ALBO GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO
Si ricorda che, fino al 31 luglio c.a. è possibile fare domanda di iscrizione aI suddetto Albo attraverso l'apposito modulo allegato.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge ed un rimborso per spese di viaggio.
Per maggiori informazioni: Ministero della giustizia | Giudici popolari: come si diventa?
REQUISITI
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per Corte d'Assise;
- possesso del titolo di studio di scuola media superiore per Corte d'Assise d'Appello.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- appartenenti alle Forze Armate ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in servizio;
- ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 10 aprile 1951, n. 287
Legge 5 maggio 1952, n. 405
Legge 27 dicembre 1956, n. 1441
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