4 Luglio 2023

ALBO GIUDICI POPOLARI  PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

Si ricorda che, fino al 31 luglio c.a. è possibile fare domanda di iscrizione aI suddetto Albo attraverso l'apposito modulo allegato.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge ed un rimborso per spese di viaggio.

Per maggiori informazioni:  Ministero della giustizia | Giudici popolari: come si diventa?

 

REQUISITI

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per Corte d'Assise;
  • possesso del titolo di studio di scuola media superiore per Corte d'Assise d'Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

  • magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • appartenenti alle Forze Armate ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in servizio;
  • ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 10 aprile 1951, n. 287 

Legge 5 maggio 1952, n. 405 

Legge 27 dicembre 1956, n. 1441