La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblica in G.U. n. 118 il 21-05-2016) entrata in vigore il 5 giugno 2016 consta di un articolo unico che detta due distinte discipline:

  • con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).


Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili la Legge n. 76/2016 è divenuta pienamente operativa.


Richiesta di costituzione dell'unione civile
L'unione civile tra persone dello stesso sesso è una specifica "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se' in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine 15 giorni, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità' di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero può' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può' aver luogo finché' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Costituzione dell'unione e registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile
Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta. La registrazione degli atti dell'unione civile e' eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Nella dichiarazione le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia. L'ufficiale redige processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio. Se una delle parti, per infermità' o per altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive


Scelta del cognome comune
Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.


Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti
L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e' iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.


Documento attestante la costituzione dell'unione
Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».


Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.


Disciplina Delle Convivenze Di Fatto
La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione. 

Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.


Come dichiarare una Convivenza di Fatto
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. 
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a PONTOGLIO, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.


Cancellazione di una Convivenza di Fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune  di uno o entrambi i componenti della  Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile o per decesso;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di  entrambe le parti interessate).
  • Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.


Effetti della dichiarazione della Convivenza di Fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.


Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  3. se una delle parti è minorenne;
  4. se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. 

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  1. accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  2. recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  4. morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.